Costituzione
- Denominazione - Sede
Art. 1. È costituita con sede in Casamassima (Ba) l’associazione di volontariato
denominata “IL VICINATO” – in
conformità al dettato della Legge 266/91 e della Legge regionale 11/94.
Art. 2. L’associazione “IL VICINATO” , più avanti chiamata per brevità associazione, si
ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità
e attività
Art. 3. L’associazione in particolare persegue
le seguenti finalità di solidarietà
sociale, mediante lo svolgimento di attività di assistenza sociale e
socio-sanitaria e di tutela dei diritti civili. Tali attività, sia di
prevenzione che di sostegno al disagio conclamato, sono rivolte ad ogni essere
umano, ed in particolare modo alla famiglia ed ai minori. L’Associazione
persegue tale missione operando in conformità con la visione antropologica cristiana
e l’insegnamento etico-filosofico personalista cattolico.
In particolare l’associazione mira a:
a) contribuire alla promozione di una cultura della
famiglia, dell’accoglienza e della vita;
b) promuovere una capillare rete di accoglienza familiare
e di vicinato in grado di affiancare validamente i minori e le famiglie in
difficoltà.
c) sostenere e accompagnare le famiglie in difficoltà,
cercando di favorire la risoluzione dei problemi che ne determinano la
temporanea inidoneità;
d) promuovere la pratica dell’affido familiare consensuale
mirando a ridurre il grado di sfiducia e di pregiudizio delle famiglie “di origine”
relativamente alla pratica dell’affido, da intendersi come aiuto temporaneo all’intero
nucleo familiare e non come “perdita” del figlio;
e) stimolare l’emanazione di norme e lo sviluppo di
politiche sociali che tengano in conto, come aspetto primario, i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, e tra questi innanzitutto il diritto alla famiglia.
Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi
con le seguenti attività:
1. Attività di sensibilizzazione sulla tematica
dell’affido e dell’accoglienza familiare mediante: produzione di materiale
divulgativo (depliants, brochure, ecc
…); incontri con parrocchie, scuole, gruppi ecclesiali, associazioni,
servizi sociali; manifestazioni in luoghi pubblici; promozione attraverso i
mass-media (produzione e diffusione di spot televisivi, radiofonici, presenza
sulle testate giornalistiche, …) e sul web (cura di siti internet, …); ecc.
2.
Sostegno a studi ed approfondimenti sulla tematica, mediante: biblioteca
specializzata; produzione di sussidi metodologici, indagini sulla situazione
dell’affido, ecc.
3.
Costituzione ed accompagnamento di gruppi di famiglia volontarie (famiglie
solidali,, famiglie accoglienti, famiglie affidatarie, …), mediante attività di
informazione, formazione al volontariato familiare, confronto e condivisione,
sostegno e coordinamento.
4.
Sostegno alla solidarietà e all’affido familiare attraverso: accoglienza temporanea di minori (a tempo pieno o part-time), a cura
delle famiglie volontarie dell’associazione; sostegno (psico-socio-pedagogico,
legale, organizzativo, economico, …) ai percorsi di accoglienza; sostegno alle
famiglie di origine dei minori e alle
famiglie in difficoltà.
5. Partecipazione attiva agli strumenti democratici
della concertazione e programmazione sociale: promozione e partecipazione a
coordinamenti del volontariato e del terzo settore; collaborazione con la
Provincia e la Regione per l’elaborazione e la cura di Piani Provinciali e/o
Regionali per l’Affido e la solidarietà familiare; realizzazione di convegni e
manifestazioni di pubblico confronto tra le istituzioni; realizzazione di
protocolli d’intesa con Comuni, Scuole, ASL, … per il sostegno ai percorsi di
affido e solidarietà familiare.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi
l’associazione può aderire anche ad organismi di cui condivide finalità e
metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci
dell’associazione tutti coloro che ne
condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione
mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il
mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota
associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve
essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà
sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve
essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In
questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare
ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della
sua prima riunione.
Art.
9. I soci si distinguono in due categorie:
-
ordinari, che aderiscono all’associazione versando una quota annua il cui
minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
-
operativi, che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e
volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una
specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Possono
altresì aderire all’associazione in qualità di sostenitori tutte le persone
che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e
volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di
elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle
iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Diritti
e doveri dei soci
Art. 10. I soci hanno il diritto di
essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di
partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche
sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di
recedere, con preavviso scritto di
almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I soci hanno l’obbligo di
rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali
regolamenti.
I soci che prestano attività di volontariato
ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 266/91 sono assicurati contro gli
infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonchè
per la responsabilità civile verso terzi.
Tutte le prestazioni fornite dagli
aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal
beneficiario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e
autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Le attività
degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'Associazione.
Art. 11. La qualità di socio si perde:
- per morte;
- per
morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni
scritte;
- per esclusione.
Perdono la qualità di socio per
esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme
statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si
mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi
a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione,
la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima
Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30
giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Organi
Sociali e Cariche Elettive
Art. 12. Sono organi dell’associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il
Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei
Conti;
Tutte le cariche sociali sono elettive
e gratuite.
L’Assemblea
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è
composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che
la convoca:
- almeno una volta all’anno;
- entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico
consuntivo/bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario
il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata
da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio
Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima
convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire
almeno il giorno successivo alla prima.
Art.
14. L’Assemblea può essere costituita in
forma ordinaria e straordinaria. Alle Assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, sono invitati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa
di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno
previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere
il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti
oggetto del dibattimento.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in
proprio o per delega da conferirsi ad
altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la
deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una
sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle delibere di approvazione del
Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non
hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per
l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio
segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente
esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti
compiti:
- discute ed approva il bilancio
preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale
annuale di attività;
- procede alla elezione dei consiglieri
e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei
componenti;
- determina l’ammontare delle quote
associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali
regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’associazione;
- delibera sulle responsabilità dei
consiglieri;
- decide sulla esclusione dei soci ai
sensi dell’art. 11;
- discute e decide su tutti gli
argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera
sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell’associazione e sulla
devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea
straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’associazione
e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio
Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea; esso dura in
carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La
convocazione è fatta 10 giorni prima delle riunione.
Le riunioni sono valide quando vi
interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o
comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per la gestione dell’associazione: pone in essere ogni atto
esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia
riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra
i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice
presidente e lo revoca;
- elegge il
tesoriere e il segretario;
- attua tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea;
- predispone e propone all’Assemblea il
programma annuale di attività;
- presenta annualmente
all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i
beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci
analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
- conferisce procure generali e
speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori
di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti
per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande
di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti
d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei
soci come da art. 11.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo
irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla
surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse
esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale
rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in
carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di
ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad
altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di
assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente
vicario.
In casi di oggettiva necessità può
adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio
Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non
ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il
Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere
è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione
inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la
redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni
assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere
può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque
eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli
organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per
importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il
Segretario
Art. 25. Il
Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di
Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua
custodia unitamente al libro soci.
Collegio
dei Revisori dei Conti
Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è
organo di controllo
amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi
e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata
competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’associazione. Il
collegio rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Art.
27. Il Collegio dei Revisori, almeno
trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo
stato di cassa dell’associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e
presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei
Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Patrimonio,
esercizio sociale e bilancio
Art. 28. Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il
bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Art. 29. Le entrate dell’associazione sono
costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato,
di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e)
entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f)
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli
pubblici e privati;
c)
donazioni, lasciti o successioni;
d)
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere
utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili.
In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale
rimane di proprietà dell’associazione.
Scioglimento
dell’associazione e devoluzione dei beni
Art. 3. Lo scioglimento dell’associazione viene
deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art.
18 del presente statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione
non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo
approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l’Agenzia
istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere
distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma
finale
Art. 34. Per quanto non previsto
dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge 11 agosto
1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione
Puglia nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni.
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